Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha emanato una ordinanza specifica volta alla prevenzione degli incendi e per disporre la pulizia dei terreni e lo sfalcio della vegetazione. Alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale, in particolare nel perimetro urbano, presentano infatti gravi carenze igienico-sanitarie derivanti dal totale abbandono, con contestuale presenza di rifiuti vari, vegetazione spontanea, proliferazione di insetti e ratti.
Tale stato, inoltre, può favorire il costante pericolo di incendi. Analogo problema presentano i numerosi fondi di terreno privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi per la viabilità a causa della incuria dei proprietari che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza, come il taglio della vegetazione incolta (che può determinare l’intasamento delle cunette stradali impedendo il regolare deflusso delle acque meteoriche, causando allagamenti e ristagni sulla sede stradale con conseguente pericolo per la viabilità) o dei rami che oscurano la regolare proiezione di luce da parte degli impianti di pubblica illuminazione e della segnaletica stradale verticale.
Le condizioni meteorologiche, correlate all’abbandono dei fondi agricoli, sono spesso causa di combustione ed incendi, arrecando notevole danno per l’incolumità dei cittadini e alla conservazione del patrimonio agro-forestale. Tenuto conto di ciò, dal 15 giugno al 30 Settembre, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, è vietato accendere fuochi di ogni genere. I proprietari terrieri posti ai margini delle strade, quelli di edifici privati e gli amministratori di stabili, con annesse aree a verde, oltre ai proprietari o conduttori di aree agricole non coltivate o di aree verdi urbane incolte, unitamente ai responsabili di cantieri edili, dalla data di entrata in vigore del presente atto sino al 31/12/2020, sono inoltre tenuti ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei propri terreni invasi da vegetazione. Tali interventi devono essere eseguiti mediante la eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica. Si fa obbligo di procedere alla manutenzione ordinaria con la cura delle aree e allo sfalcio delle stesse ogni 15 giorni per tutto il periodo primaverile ed estivo.
Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi, individuato dal 15 giugno fino al 30 settembre 2020 nonché tutti i fine settimana e giorni festivi fino al mese di ottobre 2020, è fatto divieto nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possano arrecare pericolo anche immediato di incendio.
Divieto, in prossimità di boschi, sui terreni agrari, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie di accendere fuochi. Divieto, inoltre, di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale; ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, è fatto divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo entro il 15/07/2020 di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
I proprietari di attività commerciali come fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti o prodotti chimici e plastici, sono tenuti a comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e a produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.
Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari tutte le misure di precauzione.
I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, dovranno mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi.
Nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 155,00 e non superiore ad euro 624,00. Nel caso di procurato incendio causato dalla esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 1.032,91 e non superiore ad euro 10.329,14.
Nel caso di mancata rimozione dei rifiuti già presenti sui terreni privati, o prodotti dagli interventi di pulizia effettuati sugli stessi, verrà applicata la sanzione per un importo non inferiore ad euro 105,00 e non superiore ad euro 620,00. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 155,00.
Il testo integrale dell’ordinanza, con le eventuali deroghe, è consultabile al link http://hosting.soluzionipa.it/frosinone/…/albo_dettagli.php….